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Le segnalazioni di eventuali violazioni da parte della struttura sanitaria delle disposizioni normative nazionali ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e s.m.i. possono essere effettuate, anche in forma anonima, da:
Utenti esterni: utenti, pazienti, caregiver, cittadini, etc.
Utenti interni: dipendenti, collaboratori, tirocinanti, azionisti, consulenti, funzioni di vigilanza, etc.
La segnalazione da parte di utenti interni può essere effettuata durante o successivamente al rapporto professionale con la struttura sanitaria.
Per tutte le segnalazioni sarà garantita la riservatezza dell’identità del segnalante e le tutele previste contro eventuali ritorsioni dalla normativa cogente (D.Lgs. 24/2023 e s.m.i.).
Le segnalazioni possono essere avanzate mediante:
a) Lettera cartacea raccomandata a/r in busta chiusa indirizzata all’Organismo di Vigilanza della struttura interessata dalla violazione, ai seguenti indirizzi:
La lettera cartacea di segnalazione della violazione deve contenere le seguenti informazioni:
L’Organismo di Vigilanza fornirà riscontro al segnalante sull’accettazione della segnalazione quale segnalazione “whistleblowing” in accordo alla relativa normativa (D.Lgs. 23/2023 e s.m.i.) nel minor tempo tecnico possibile e comunque entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione.
b) Incontro con membri dell’Organismi di vigilanza della struttura sanitaria
La richiesta di appuntamento con l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, anche per procedere a una eventuale segnalazione orale in materia di whistleblowing, può essere effettuata mediante lettera cartacea agli indirizzi riportati al punto a) o via PEC, ai seguenti indirizzi:
Ai fini della garanzia di riservatezza del segnalante, si specifica di non riportare la segnalazione nella richiesta di appuntamento con l’Organismo di Vigilanza, ma di procedere con la segnalazione solo nel corso dell’incontro.
Alla richiesta di appuntamento verrà data risposta entro sette giorni dalla ricezione della richiesta cartacea o PEC, proponendo una data per l’incontro nel minor tempo tecnico possibile e comunque non oltre entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di incontro.
L’Organismo di Vigilanza fornirà riscontro al segnalante sull’accettazione della segnalazione quale segnalazione “whistleblowing” in accordo alla relativa normativa (D.Lgs. 23/2023 e s.m.i.) nel minor tempo tecnico possibile e comunque entro tre mesi dall’incontro.
Inoltre, nei casi e nelle modalità previste dal D.Lgs. 23/2023 e s.m.i. e dalla normativa cogente, è possibile ricorrere a segnalazione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), segnalazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria.